Risparmio Energetico

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:

65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece
sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie.



Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
 l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori
proseguono oltre un periodo d’imposta
 la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione
(dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di
pari importo)
 l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei
pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
 la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici
effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:  65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:

l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo) l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.


Per maggori informazioni :
Agenzia delle Entrate 
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